Art. 1.

      1. All'articolo 13, sesto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, le parole: «essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «essi mantengono, ferma restando l'incompatibilità di cui al primo comma, numero 1), l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal secondo comma».